l’equilibrata decisione della corte costituzionale sull’accompagnamento del malato estremo alla morte

“decisione equilibrata

ora subito una legge”

intervista a Giovanni Maria Flick

a cura di Silvia Truzzi
in “il Fatto Quotidiano” del 26 settembre 2019

L’anno di tempo concesso dalla Corte costituzionale al Parlamento per intervenire sul fine vita è scaduto inutilmente. Anche se ieri, mentre la Corte era riunita in vista della decisione giunta in serata, in Senato è stato presentato un disegno di legge firmato da parlamentari delle forze di governo. La Consulta intanto però ha deciso, ritenendo non punibile, a determinate condizioni, “chi agevola l’esecuzione del proposito di suicidio”

Abbiamo chiesto un parere su questa controversa decisione a Giovanni Maria Flick, Guardasigilli del governo Prodi e presidente emerito della Consulta, che nei mesi scorsi è stato ascoltato in Parlamento proprio su questo tema

Professore, che pensa di questa apertura della Corte costituzionale all’aiuto al suicidio?

Bisogna ovviamente attendere la motivazione per capirne i profili tecnici e il significato, oltre il messaggio, peraltro chiaro, del comunicato. Al di là di quei profili, mi sembra una decisione ragionevolmente equilibrata. Precisiamo: non si tratta di una liberalizzazione del suicidio mediante aiuto del terzo, ma di un caso eccezionale. L’Avvocatura dello Stato aveva chiesto che la Corte dichiarasse l’inammissibilità perché serve “una disciplina generale della materia”.

D’accordo?

Pienamente. Anche perché questa è stata, fino a poco tempo fa, la prassi consolidata della Corte: non sostituirsi al legislatore ma chiederne l’intervento, come nel caso del sovraffollamento delle carceri, quando la Corte aveva lanciato un monito al legislatore che entro certi limiti le ha dato retta. In altri casi il monito è stato ignorato. Capisco tuttavia che in una situazione drammatica la Consulta non abbia voluto che operasse la proibizione legislativa generica. Però è toccato di nuovo alla Corte supplire al compito che dovrebbe spettare al legislatore.

Il disegno di legge presentato al Senato è fuori tempo massimo?

Non c’è un tempo massimo o minimo. Molti, tra cui il sottoscritto, erano rimasti perplessi di fronte a una manifestazione di leale collaborazione da parte della Corte (l’anno “concesso” al Parlamento per provvedere) che poteva, anche vista la brevità del tempo a disposizione, sembrare una “pressione”.

I medici, in particolare quelli cattolici, sono sul piede di guerra e sostengono che l’aiuto al suicidio sia contrario al loro codice deontologico: il giuramento d’Ippocrate è più forte della legge?

Non mi pare proprio. Tra la prescrizione deontologica e la legge non può che prevalere la legge. Semmai si tratta di verificare la possibilità di un ricorso alla Consulta stessa perché valuti se non si comprime in modo eccessivo l’autonomia professionale dei medici, riconosciuta dalla Costituzione. Sarà sempre possibile l’obiezione di coscienza, che di fatto rende inapplicabile in molte regioni la normativa sull’interruzione volontaria di gravidanza. Se, come sembra, la decisione della Corte richiede la presenza del sanitario, la previsione dell’obiezione di coscienza mi sembra inevitabile. Si tratta in fondo di una situazione simile a quella dell’aborto terapeutico per il quale l’articolo 546 del codice penale è stato dichiarato incostituzionale nella parte in cui non prevede che la gravidanza possa venire interrotta quando la prosecuzione della gestazione comporti un danno o un pericolo grave e altrimenti non evitabile, per la salute della madre. Nella sua audizione alla Camera lei ha detto: “Indubbiamente la differenza fra chi può e chi invece non può darsi la morte da solo e difficile da accettare”.

Cosa significa?


Una scelta di questo tipo comporta molti interrogativi: in primo luogo la necessità per la Corte di “creare” un sistema ragionevolmente complicato e comunque sempre modellato su una specifica situazione concreta. In secondo luogo il riferimento, implicito, all’autodeterminazione, che può finire per svalutare il principio di solidarietà. Accompagnare una persona alla morte deve avvenire in un contesto in cui è fondamentale la solidarietà; l’enfasi eccessiva dell’autodeterminazione – a parte il carattere elitario di questo concetto – può far dimenticare l’esigenza di solidarietà (…“In fondo lo ha chiesto lui”…). La Corte non ha risposto al quesito, che le è stato sotto posto (il rapporto tra il bene vita e l’autodeterminazione) ma a un altro quesito: l’alternativa tra chi può darsi la morte da solo e chi no, la distinzione tra la situazione di Piergiorgio Welby e quella di Dj Fabo.